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Cancellazione voli aerei, i diritti dei passeggeri

16 aprile 2010

 E' la normativa comunitaria Regolamento (CE) 261/2004 a disciplinare i diritti dei passeggeri in caso di voli cancellati. Anche in circostanze particolari come il fenomeno atmosferico delle ceneri vulcaniche che dall'Islanda sta interessando in queste ore molti paesi europei. Lo comunica l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ricordando anche la pubblicazione dell'Ente "Carta dei diritti del Passeggero" dove viene disciplinata la tutela dei diritti del passeggero.

L'ENAC ricorda che in caso di cancellazione del volo la compagnia aerea deve offrire ai passeggeri la scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure l'imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero stesso. Se la compagnia offre in alternativa al rimborso del prezzo del biglietto un vaucher, la relativa accettazione rimane nell'esclusiva facoltà del passeggero. La compagnia deve inoltre assistere il passeggero nel caso in cui scelga l'imbarco su un volo alternativo il prima possibile. Nel periodo di attesa il passeggero ha diritto a ricevere: pasti, bevande, adeguata sistemazione alberghiera, trasferimenti da e per l'aeroporto, due chiamate telefoniche.

Nella situazione in esame, conclude l'Enac, trattandosi di cancellazioni derivanti da circostanze eccezionali il passeggero non ha diritto solo alla compensazione pecuniaria e ad eventuali risarcimenti danni.

Per saperne di più:
Carta dei diritti del passeggero
Unione Europea e diritti dei passeggeri [in inglese]



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